La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00.
La Legge stabilisce che i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125 devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).
I soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, art. 1, L. n. 124/2017 - che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c. - devono pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, espressamente intese e individuate dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e dai soggetti di cui all’art.2-bis del D.Lgs. n.33/2013 (compresi quelli indicati in presenza delle condizioni previste al comma 3).
I soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1° gennaio 2020, delle sanzioni.
I commi 125-quater, quinquies e sexies concernono, rispettivamente, gli obblighi di pubblicazione riguardanti le erogazioni effettuate dalle amministrazioni centrali dello Stato, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, e gli obblighi di pubblicazione riguardanti le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex D.Lgs. n. 286/1998.
Il comma 126 estende gli obblighi di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, anche in capo ad enti e società, controllati da amministrazioni dello Stato, con dovuta pubblicazione da effettuarsi nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa di bilancio, con previsione di relativa sanzione (pari a quanto erogato), in caso d’inosservanza degli stessi obblighi.
Gli obblighi di pubblicazione, di cui ai detti commi 125, 125-bis e 126, sussistono per importi a partire da € 10.000,00.